Con il decreto interministeriale in merito ai “ Criteri di qualificazione della figura del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” del 06/03/2013, il legislatore ha voluto porre maggiore attenzione alla qualità della formazione, elemento determinante ai fini dell’efficacia e dell’efficienza di un intervento educativo. Se fino a quel momento il requisito minimo per i Formatori riguardava di fatto un elemento temporale (l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 introduce “l’esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in ambito prevenzionistico e di sicurezza sul lavoro e chiarisce che il responsabile del processo formativo può coincidere anche con il docente”), con il decreto interministeriale si è voluto creare un modello oggettivo e standardizzato di valutazione della figura del Formatore, attraverso l’individuazione di criteri che tengano conto di:
- Titolo di studio e formazione professionale
- Esperienza di lavoro
- Autoformazione e partecipazione ad attività di aggiornamento continuo delle competenze professionali attinenti alla professione di appartenenza
Ed ecco, quindi, l’identificazione dei 6 criteri sotto riportati, ognuno strutturato per “garantire la contemporanea presenza di tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica” (art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Si considera, pertanto, qualificato il Formatore che possieda il prerequisito e almeno uno dei criteri elencati.
È fondamentale ricordare, spesso non indicato nelle autodichiarazioni fornite dai docenti stessi, che tali criteri vanno declinati tenendo conto delle aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza di riferimento:
- Area normativa / giuridica / amministrativa
- Area rischi tecnici / igienico-sanitari
- Area relazioni/comunicazione
Non solo, è necessario anche considerare l’aggiornamento professionale nell’area tematica di competenza, con cadenza triennale, che prevede almeno 24 ore di formazione passiva (partecipazione a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento per almeno 8 ore, organizzati da soggetti di cui art. 32, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), oppure formazione attiva, erogando attività di docenza.
L’identificazione di requisiti formali, oggettivi è un passo avanti nella ricerca (ed esigenza) di una formazione per la prevenzione che sia di qualità, ma di successo limitato se non tiene conto di una valutazione più ampia delle competenze del Formatore:
- Conoscenze e competenze tecniche
- Conoscenze e competenze non tecniche (N.T.S., non technical skills, capacità di engagement, di negoziazione, di gestione delle obiezioni, di padronanza di metodologie attive non solo “funzionali alla teoria ma in relazione all’esperienza cui connettersi”)
- Conoscenza dei contesti organizzativi
- Capacità di gestione dei processi (non solo attenzione alle dinamiche dell’aula, ma ai processi di apprendimento, padronanza non solo dei contenuti, ma di tutto il contesto in cui la formazione è calata)
- Conoscenza dei partecipanti (competenza sociale ed emotiva nei confronti dei discenti)
- Consapevolezza educativa, intesa come sensibilità ai destinatari e non autoreferenzialità: la formazione nei contesti di lavoro è particolarmente delicata perché mette fortemente in gioco aspetti identitari delle persone e, pertanto, necessita di estrema cura nell’equilibrio tra Formatore-docente e Lavoratore-discente.
Si tratta di variabili fondamentali, da tenere altamente in considerazione nel processo di valutazione, ma purtroppo di difficile standardizzazione.
Il contesto e il clima organizzativo, nonchè la cultura aziendale in generale sono i primi fattori che influenzano l’intero percorso di formazione. È, quindi, evidente come sia altrettanto determinante la preparazione tecnica e non tecnica del Formatore chiamato a veicolare la formazione stessa.
Un intervento formativo di qualità, quindi, non può prescindere da un Formatore qualificato in merito ai requisiti formali, preparato dal punto di vista tecnico, performante dal punto di vista pratico.
A monte si colloca la capacità di progettazione della formazione stessa.
Attività altrettanto complessa che si articola su più dimensioni, connesse e interdipendenti:
- progettuale-esecutiva (focus sull’impianto formativo e coordinamento attività)
- organizzativa (focus sull’adeguatezza delle risorse)
- economica (focus sul budget e ottimizzazione delle risorse a disposizione)
- output didattico (focus sul rendimento formativo)
- impatto professionale (focus sulla performance lavorativa)
Tali dimensioni, a loro volta, devono tenere conto di indicatori valutativi quali conformità alle specifiche e agli obiettivi da traguardare; pertinenza all’esigenza da soddisfare; coerenza metodologica; efficacia di risultato ed efficienza rispetto alle risorse impiegate e disponibili.
In ambito SSL, la qualità di un intervento formativo non solo deve porre estrema attenzione agli elementi fin qui illustrati, ma deve garantire in qualche modo un cambiamento operativo, frutto di una maggiore sensibilità acquisita dal lavoratore, quale “soggetto attivo e responsabile della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”.
Solo in questo modo la normativa può intervenire in un sistema di qualità della formazione, in maniera integrata, pur senza prescindere alle richieste / esigenze specifiche derivanti dal contesto organizzativo.
E per divenire un’esperienza positiva, gratificante e soprattutto, arricchente la formazione deve essere proposta in una cornice protetta, dove vengono accolte le esperienze e condivise le storie dei partecipanti. Il rischio, da parte del Formatore, è spesso quello di un agire specialistico, auto referenziale, poco empatico.
La qualificazione della figura del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, deve invece tenere conto e sapientemente integrare adempimento dei requisiti formali a capacità di performare secondo un progetto ben strutturato, diventando un facilitatore di complesse dinamiche di gruppo e di ristrutturazione del significato.
Articolo pubblicato su Punto Sicuro